Obblighi e Diritti dei Lavoratori

 

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla normativa è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo.Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro impropria utilizzazione possa creare dei pericoli per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

In particolare i lavoratori hanno l’obbligo:

  • di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, a un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
  • di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
  • di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere in caso di emergenza le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non risultino di loro competenza, e che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
  • di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza (ove previsto);
  • di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione all’incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare con gli incaricati aziendali, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell’emergenza.

I lavoratori hanno il diritto:

  • di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;
  • di allontanarsi, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
  • di prendere misure atte a scongiurarne le conseguenze di un pericolo grave e immediato, nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
  • di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta sanzioni (arresto o ammenda) variabili non solo in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione degli effetti (a terzi, all'ambiente, etc) che tale violazione ha prodotto od abbia potuto produrre.