La sicurezza negli Istituti Scolastici
“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale”. (DPCM del 7 giugno 1995 relativo alla “Carta dei servizi”)
I requisiti di sicurezza dei lavoratori e di igiene degli ambienti di lavoro sono stati inequivocabilmente sostanziati nel D.Lgs n° 62694, per la cui attuazione risulta “conditio sine qua non” un’organizzazione delle attività in cui l’obiettivo finale tenda ad assicurare nel suo complesso la “qualità delle attività didattiche e formative”. Secondo quanto esplicitamente indicato nel decreto suddetto ai sensi dell’art.30 l’Istituto scolastico risulta luogo di lavoro in cui, al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici, occorre obbligatoriamente attuare “le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro” (art.1). Al riguardo il testo legislativo definisce dettagliatamente “gli obblighi dei datori di lavoro, del dirigente e del preposto” (art. 4) validi per le strutture pubbliche che private, nonché gli obblighi dei lavoratori (art. 5) equiparando questi ultimi, oltre ai docenti e non docenti, agli “allievi degli istituti di istruzione…” (art. 2). Il successivo Decreto legislativo n° 242 del 19 marzo 1996 ha definito le modifiche ed integrazioni del suddetto D.Lgs 62694 stabilendo i termini ultimi di scadenza per gli obblighi per i datori di lavoro.
Tra i principali obblighi previsti quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza risultano essere:
La valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art. 4)
L’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8)
La nomina del medico competente, ove previsto (art. 4)
L’organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14)
L’informazione e la formazione dei lavoratori (art. 22)
L’adeguamento dei luoghi di lavoro (dall’art. 30 all’art. 33) e delle relative attrezzature (art. 35)
La valutazione dei rischi per addetti ai videoterminali (art. 4)
L’adozione delle misure di sicurezza (art. 52).
I docenti, i non docenti e gli allievi troveranno tutte le informazioni necessarie nei documenti dell'istituto.